L’interesse ad impugnare il sequestro dei dati digitali

Federico Niccolò Ricotta - 29/03/2021

Commento a Cass., Sez. II, 17 gennaio 2020, n. 6998

La decisione in commento affronta, in linea di continuità con le pronunce che l’hanno preceduta, il tema dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del riesame di conferma del decreto di sequestro probatorio su supporti informatici, qualora risultino già estratti e copiati i dati di interesse investigativo ed i supporti già restituiti.

L’ammissibilità del ricorso postula infatti un interesse concreto ed attuale del ricorrente ad ottenere un effetto utile attraverso lo scrutinio di legittimità del provvedimento di sequestro, soprattutto in relazione all’effettività delle limitazioni sofferte in ragione dell’apposizione del vincolo cautelare, che nella materia dei sequestri informatici colpisce in modo differente il supporto di memorizzazione ed il dato informatico.

Nel momento in cui la polizia giudiziaria esegue un sequestro probatorio su dispositivi informatici, il provvedimento colpisce infatti con il vincolo di indisponibilità due centri di interessi tra loro differenti: uno è il medium, il supporto informatico di memorizzazione, l’altro il patrimonio di dati contenuto nel dispositivo, il reale bersaglio degli interessi investigativi.

La giurisprudenza, conformemente richiamata da questa pronuncia, valorizza all’uopo questo rapporto di alterità, richiamando ai fini dell’individuazione dell’oggetto del provvedimento reale la distinzione ontologica tra contenente, il supporto di memorizzazione, e contenuto, il dato informatico.

Al dato informatico è infatti attribuito un valore del tutto assimilabile ad un oggetto fisico (cfr. artt. 248, 254, 254-bis- 256 e 260 c.p.p.), ma in ragione delle peculiarità che attengono alla sua natura immateriale gli effetti del sequestro si manifestano non già con l’apprensione del dispositivo che lo contiene, ma con la successiva attività di estrazione e copia svolta dalla Polizia giudiziaria, sulla scorta di un vero e proprio “sequestro di informazione”.

Sequestro dei dati e sequestro del dispositivo hanno entrambi l’effetto di imporre un vincolo cautelare, ma dal quale scaturisce un interesse del titolare alla purgazione degli effetti limitativi della disponibilità che si manifesta in modo fisiologicamente diverso tra contenente e contenuto: nel dato informatico sequestrato il vincolo cautelare incide non tanto sulla indisponibilità del bene quanto sul diritto del titolare dei dati ad avere una disponibilità esclusiva del patrimonio informativo ora a disposizione dell’autorità. Per questo, anche se il dispositivo di memorizzazione originariamente sequestrato viene restituito, permane in capo al titolare l’interesse ad ottenere un provvedimento che purghi gli effetti del provvedimento reale, soprattutto in relazione al perpetuarsi di una lesione a sfere primarie come il diritto alla riservatezza.

Del resto, nell’ambito del sequestro probatorio, gli effetti limitativi della libertà personale si manifestano a partire dal potere di perquisizione (artt. 125 e 253 c.p.p.), che proprio nell’ambito dei sistemi informatici deve essere svolta con modalità quanto più selettive possibile in ragione del rischio di pregiudizio rispetto al diritto alla riservatezza ed al segreto (e più volte richiamati nella giurisprudenza CEDU), oltreché in ossequio al canone della proporzione, dell’adeguatezza e del del vincolo di pertinenza rispetto all’ipotesi di reato. Il principio si riflette nel momento della selezione del materiale di interesse probatorio: la polizia giudiziaria non può procedere ad una acquisizione indiscriminata di tutti i dispositivi, ma deve limitarsi ad estrarre, e sequestrare, soltanto i dati, od i loro contenenti, connaturati da reale interesse investigativo.

L’apposizione del sequestro impone così un doppio pregiudizio: uno sui dati, uno sul supporto informatico, derivante dal doppio vincolo cautelare. La restituzione del dispositivo elimina solo una parte di questo pregiudizio, che sopravvive a causa della disponibilità non più esclusiva dei dati ottenuti dalla polizia giudiziaria. Viene da sé che l’entità della lesione dipende dalla rilevanza probatoria di quanto sequestrato, e dal contenuto dei dati: maggiore è il collegamento dei dati informatici con le sfere più intime del diritto al segreto e alla riservatezza, maggiore sarà l’interesse del titolare a riacquisirne una disponibilità esclusiva.

Per questo l’eventuale impugnazione, anche dopo la restituzione, può avere effetti utili all’interessato, purché dimostri di avere un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo.

Sul punto la Corte ha ribadito che ai fini dell’ammissibilità del ricorso avverso all’ordinanza del riesame di conferma del sequestro probatorio di un dispositivo informativo, questo interesse all’esclusività dei dati, così come la patita lesione di un diritto primario, deve poter essere riscontrabile in modo oggettivo, e sulla base di specifiche allegazioni.

 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Giurisprudenza domestica

 

Conforme

Cass., S.U., 20 luglio 2017, n. 40963, in C.E.D. n. 27049; Cass., Sez. V, 15 febbraio 2019, n. 13694, in C.E.D. n. 274975; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2018, n.13306, in C.E.D. n.  272904; Cass., Sez. V, 27 ottobre 2016, n. 25527, in C.E.D. n.  269811; Cass., Sez. III, 23 giugno 2015, n. 38148 in C.E.D. n. 265181; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 24617, in C.E.D. n. 264093; Cass. S.U., 24 aprile 2008, n. 18253, in C.E.D. n. 239397

Difforme

Cass., Sez. III, 30 maggio 2014, n. 27503, in C.E.D. n. 259197; Cass., Sez. III, 25 settembre 2014, n. 24928; Cass., Sez. I, 8 ottobre 2013, n. 43541, in C.E.D. n. 257357; Cass., Sez. VI, 24 aprile 2012, n. 29846 in C.E.D. n. 253251; Cass., Sez. II, 30 giugno 2010, n. 29019, in C.E.D. n. 248143; Cass., S.U., 20 dicembre 2007, n. 230, in C.E.D. n. 237861

 

Giurisprudenza CEDU

 

Conforme

Corte EDU 19 gennaio 2016, Gulcu c. Turchia; Corte EDU 2 aprile 2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Francia; Corte EDU 19 giugno 2014, Draghici c. Portogallo; Corte EDU, Grande Camera, 14 settembre 2010, Sanoma Uitgevers, B.V. contro Paesi Bassi; Corte EDU, 7 giugno 2007, Snnirnov c. Russia; Corte EDU, 22 maggio 2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria

 

Federico Niccolò Ricotta – Dottorando di ricerca in diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Padova