I dati di geolocalizzazione tra criticità e orientamenti giurisprudenziali
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione scioglie il quesito sui requisiti che deve avere l’attività di acquisizione dei dati di geolocalizzazione e si ribadisce come tali dati sono prove documentali, utilizzabili anche se vengono acquisiti dalla società privata che ne gestisce la rilevazione (e non dalla polizia giudiziaria) e anche se non è possibile verificare l’attendibilità e la correttezza degli stessi, poiché nel caso di specie non era stato acquisito il relativo supporto informatico.
Con una crasi tra contenuto e contenitore del dato informatico, si è così deciso che l’attendibilità della rilevazione del dato spazio-temporale estrapolato dall’apparato satellitare attiene unicamente al diverso profilo della valutazione della prova e non a quello della utilizzabilità del supporto materiale che lo documenta, che può essere indifferentemente acquisito agli atti del processo sia in formato cartaceo che in formato digitale.
Va tuttavia rilevato come la geolocalizzazione[1] è uno strumento di investigazione sicuramente proficuo sotto il profilo della prevenzione e repressione, poiché consente di individuare gli spostamenti dell’oggetto sottoposto al controllo; nel contempo, ci si trova al cospetto di una prova tecnica, priva di adeguato supporto normativo che ne disciplini modalità (tecniche) di acquisizione e casi e modi di utilizzo dello strumento di indagine.
Tali aspetti critici appaiono evidenziati dalla giurisprudenza delle Corti Europee che, più volte, hanno sottolineato come il pedinamento elettronico interferisca, tra le altre cose, anche con l’art. 8 C.e.d.u. poichè il monitoraggio in tempo reale (o ex post) degli spostamenti rappresenta inevitabilmente un’ingerenza nella vita privata dell’individuo[2]. Ed anche, la nota sentenza K.M. [3] della Corte di Giustizia ha evidenziato come tale ingerenza può essere giustificata solo se viene prevista da una legge, al fine di garantire l’adeguata proporzione tra attività investigativa e diritti fondamentali coinvolti.
A rimarcare la notevole incidenza sulle libertà fondamentali dei dati di positioning[4] è anche la recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea, G.D. del 5 aprile 2022[5], con la quale si ritorna sui dati di ubicazione e si ritiene necessario che gli Stati disciplinino la portata e l’applicazione dello strumento investigativo affinché «le persone i cui dati personali sono oggetto di attenzione dispongano di garanzie sufficienti che consentano di proteggere efficacemente tali dati dai rischi di abuso».
Se dunque le Corti europee richiedono uno standard di acquisizione del dato probatorio elevato, la sentenza in commento riduce ulteriormente il livello di garanzie dell’atto investigativo in esame, legittimando l’acquisizione anche quando i dati non sono stati estrapolati dalla polizia giudiziaria, lasciando l’istituto sguarnito di quei necessari presidi a garanzia dei diritti della difesa e della genuinità del dato digitale che, come noto, non è dotato di innata ed incontestabile veridicità[6].
[1] Per un approfondimento dottrinale, tra i tanti, C. Fanuele, La localizzazione satellitare nelle investigazioni penali, Wolters Kluwer – Cedam, 2019, p. 8 ss; A. Laronga, L’utilizzazione probatoria del controllo a distanza eseguito con sistema satellitare g.p.s., in Cass. pen., 2002, p. 3050; L.G. Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema d’individuazione satellitare G.P.S., in Giur. it., 2003, p. 2372.
[2] Corte EDU, sez. V, 2 settembre 2010, Uzun c. Germania, n. 35623/05 e, più di recente, Id. sez. I, 25 maggio 2021, Big Brother Watch & Altri c. Regno Unito; inoltre Corte di Giustizia Europea, Tele2 Servige e Ministero Fiscal, in www.eur-lex.europa.eu ed anche in IANUS Dir. e fin., dic. 2017, p. 280, con nota di E. Spiller, La sentenza Tele2 Sverige: verso una digital rule of law europea?, ed anche, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, del 9 novembre 2010, punto n. 57, Digital Rights Ireland Ltd contro Minister for Communication, Marine and Naturale Risources e a. Karntner Landesregierung e a., in www.eur-lex.europa.eu.
[3] Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, del 2 marzo 2021, K.M. – causa C-746/18.
[4] Sul punto si rimanda a M. Hu, Small Data Surveillance v, Big Data Cybersurveillance, in 42 Pepp. Law. Rev., 2015, p. 773.
[5] Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 5 aprile 2022, G.D. contro Commissioner of An Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Attorney General, in Penale DP, 14 aprile 2022, con nota di L. Filippi, La Corte di Lussemburgo ribadisce lo stop ai tabulati: una fine annunciata.
[6] Critico, G. Canzio, Prova scientifica, ricerca della “verità” e decisione, cit., p. 55 ss.; P. Reale, La localizzazione dei servizi di emergenza, in Sic. Giust., 22 maggio 2020.