Diffamazione su Facebook e procedimento di individuazione dell’indirizzo IP e dei file di log: la prova logica sulla provenienza di un post è condizione sufficiente ai fini di condanna

Pierluigi Zarra - 24/01/2022
  1. La diffamazione aggravata a mezzo Facebook e l’individuazione dell’indirizzo IP e dei file di log.

La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su una vicenda di particolare rilievo, in materia di diffamazione aggravata, a mezzo Facebook.

La decisione, che qui si annota, risulta meritevole d’attenzione specie per aver costituito un nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di attività investigativa informatica.

Orbene, la sentenza, depositata il 21 giugno 2021, n. 24212, si segnala nella parte in cui la ricorrente sosteneva l’erronea applicazione della fattispecie di cui all’art. 595, comma 3 c.p., vizio nella motivazione, nonché violazione dei criteri di valutazione della prova, asserendo che fosse stata omessa qualsiasi attività d’indagine tanto sull’indirizzo IP quanto sui file di log.

Occorre primariamente indicare che l’Internet Protocol address è costituito da un numero del datagramma che individua, in modo univoco, il dispositivo utilizzato, il quale è collegato, a sua volta, ad una rete informatica.

I file di log, di contro, contengono altri elementi indispensabili ai fini probatori, ovvero i tempi e gli orari dell’avvenuta connessione alla rete informatica, ove è collegato il dispositivo, e gli URL, sequenza di caratteri che identifica l’indirizzo di una risorsa informatica.

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione torna a confrontarsi con una tematica assai complessa, tanto da giustificare mutamenti in seno al suo stesso consolidato orientamento.

È pacifico considerare che le piattaforme social siano qualificate quali luoghi aperti al pubblico; pertanto, qualsiasi uso illecito e improprio che, dunque, travalica il diritto della libera espressione del proprio pensiero – riconosciuto ad ogni individuo dalla stessa Costituzione e, di conseguenza, con riverberi nella stessa disciplina penalistica, all’art. 51 c.p., esercizio di un proprio diritto, segnatamente diritto di cronaca/critica – costituisce arbitrio, sanzionabile penalmente.

A tal proposito, è ormai noto che la giurisprudenza di legittimità sia concorde nel ritenere che la comunicazione avente contenuto diffamatorio – avvenuta attraverso il proprio profilo Facebook, pubblicato sulla propria bacheca – costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 595 c.p., nella forma aggravata di cui al comma 3, dal momento che, per la natura stessa della piattaforma adoperata, il post contenente la diffamazione è visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo[1], proprio perché l’offesa si realizza mediante l’uso di un qualsiasi mezzo di pubblicità (come le stesse mailing list)[2], differente dalla stampa, ma, in ogni modo, potenzialmente congruo a raggiungere un numero indefinito, quantitativamente apprezzabile, di persone che vengono a conoscenza del contenuto offensivo della reputazione altrui[3].

A riprova di ciò, urge considerare che la pubblicazione di contenuti social costituisce una forma di comunicazione, per l’appunto, pubblica; in questo modo, la diffamazione aggravata potrà dirsi configurata anche nel caso in cui sia o non sia presente il destinatario delle espressioni denigranti[4]

 

  1. La casistica giurisprudenziale precedente.

Avendo preliminarmente fornito tutti gli elementi essenziali per la trattazione e per ben compendiare la materia oggetto di analisi, occorre analizzare quali siano gli orientamenti interpretativi che si sono susseguiti in tema di diffamazione aggravata, a mezzo Facebook.

La vexata quaestio che sovente si pone, ha riguardo al percorso d’accertamento in ordine alla provenienza del post diffamatorio, con specifico riferimento al processo coinvolgente l’attività d’investigazione sugli indirizzi IP e i file di log.

Segnatamente, il problema attiene all’ipotesi in cui l’atto criminoso si sia realizzato in una bacheca virtuale che sia utilizzata da più utenti.

In particolare, giova rammentare che la corrente ermeneutica precedente[5] stabiliva che per aversi penale responsabilità, per i reati di natura informatica, fosse necessario rintracciare l’indirizzo IP di provenienza e accertare luogo, data e ora dei tempi di connessione, fornita mediante i c.d. file di log, senza i quali non sarebbe possibile addebitare il fatto di reato all’indagato.

È ben chiaro che l’individuazione del reo deve obbligatoriamente superare il vaglio di prova fornito dai predetti file di log, i quali possono essere rilasciati esclusivamente dall’internet provider.

In questo caso, l’Autorità giudiziaria, servendosi della competenza esclusiva della Polizia di Stato, Sezione Postale e delle Comunicazioni, emette un decreto volto ad acquisire i file di log, potendo così individuare agevolmente l’intestatario del contratto di connessione, atteso che si tratta di una constatazione oggettiva, ineludibile, per l’accertamento dell’identità digitale.

Laddove i suindicati file non vengano forniti e qualora le prove informatiche, allegate in precedenza, abbiano dimostrato che l’indirizzo IP in oggetto sia intestato ad altro profilo internet, non sarà possibile procedere al rinvio al giudizio; tuttavia, l’imputato andrà, conseguentemente, assolto, per violazione del criterio legale sulla valutazione delle prove, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., atteso che gli indizi posti a sorreggere l’accusa non possono esser ritenuti convergenti, concordanti e precisi.

Tale pronuncia, dunque, pone in evidenza come anche se gli indizi possano ritenersi stringenti e convergenti, seppur apparentemente, utili a individuare il responsabile del reato contestato, vi sia un presupposto indispensabile e ineludibile per giungere ad una corretta definizione del procedimento penale e, quindi, ad una condanna; ciò risiede, invero, nell’individuare, con certezza, la provenienza del messaggio diffamatorio, solo con l’accertamento dell’indirizzo IP.

 

  1. L’accertamento del delitto di diffamazione su mere basi indiziarie.

La più recente giurisprudenza in materia[6], che in questa sede s’intende, seppur brevemente, commentare, sostiene che in assenza di dettagliati accertamenti sull’effettiva provenienza del post oggetto di diffamazione per il tramite dell’indirizzo IP e dell’utenza telefonica, intestata all’indagato, è possibile attribuire la penale responsabilità su base puramente indiziaria, qualora venga riscontrata piena convergenza, pluralità, precisione di elementi essenziali, quali il movente, l’oggetto su cui verte la pubblicazione offensiva, il rapporto interpersonale tra i soggetti coinvolti, la corrispondenza fra la bacheca virtuale – ove si è consumata la diffamazione – e il nome utilizzato sulla medesima piattaforma social, oltre a ciò, anche l’assenza di una denuncia per furto d’identità.

In merito a quest’ultimo elemento, si asserisce che la provenienza di un post dal profilo di un utente che omette di denunciare l’eventuale uso illecito da parte di terzi o un furto d’identità digitale corrisponde tanto a criteri logici quanto a massime esperienziali condivise, per cui, in questi casi, devono ritenersi provenienti dal soggetto al cui nome era stata effettuata la registrazione.

In considerazione di tali premesse e in riferimento a quanto emerso nella decisione che qui si argomenta, la Corte di Cassazione conclude in ordine alla riferibilità del fatto all’imputata, giacché, sebbene non siano stati effettuati accertamenti precisi sulla linea telefonica adoperata per la connessione internet, emergono elementi convergenti, precisi, chiari e concordanti tali da definire quale sia l’origine del post Facebook, ove è indicato il nome dell’imputata, l’assenza di una denuncia per furto d’identità, il non aver preso le distanze dalle dichiarazioni effettuate e altre circostanze secondo cui il contenuto della pubblicazione riportavano fatti della vita privata della parte lesa.

Da ultimo, a nostro sommesso avviso, la ratio sottesa alla decisione in commento troverebbe vigore nell’esigenza di rendere più agevole, nonché celere, la risoluzione di procedimenti penali in materia di diffamazione tramite Facebook, in seguito alle difficoltà riscontrate dalla Polizia giudiziaria nel momento in cui entra in contatto con l’internet provider su autorizzazione, mediante decreto, dell’Autorità giudiziaria, sicché risulta procedura lunga e assai complessa recuperare i file di log.

Sebbene la necessità di facilitare il processo investigativo costituisce un presupposto fondamentale per le finalità di giustizia, occorre considerare che l’accertamento della responsabilità penale non può ridursi all’esclusiva valutazione di elementi mediante cui sia possibile pervenire alla riferibilità della diffamazione su base indiziaria; ciò ridonda, invero, con le prerogative del dogma di colpevolezza e del sintagma che caratterizza il processo penale, ovvero “oltre ogni ragionevole dubbio”, dal momento che, in questo caso, si preferisce una forma sicuramente più tenue, in termini di certezza,  che, di contro, caratterizza, il sistema degli illeciti amministrativi, con la formula “più probabile che non” che, dunque, si dimostra distante dai cardini tradizionali della materia penale, tanto processuale, quanto sostanziale.

 

 

 

 

[1] Cass. pen., 8 giugno 2015, n. 24431.

[2] Sia consentito il rinvio a Zarra, L’evoluzione applicativa della diffamazione a mezzo mail nell’era dello Smart Working, in Diritto di Internet, 4/ 2021. 

[3] Recentemente, Corte d’Appello Trento, 12 febbraio 2021, n. 19.

[4] Pezzella, La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell’epoca delle chat e dei social forum, Milano, 2020, 8 ss. Sulla questione in generale, Crescioli, Profili penali della creazione di un falso profilo facebook a scopo diffamatorio, in Diritto di internet, 2020, 703.

[5] Ci si riferisce a Cass. pen., Sez. V, 5 febbraio 2018, n. 5352.

[6] Cass. pen., Sez. V, 21 giugno 2021, n. 24212.