Criptovalute ed aspetti fiscali

Elisa Gorra - 03/01/2023

Al giorno d’oggi, le criptovalute risultano essere uno strumento sempre più utilizzato in materia finanziaria. Fino a poco tempo fa, questo sistema era considerato appannaggio di pochi mentre, attualmente cresce il numero di interessati a questo tipo di investimenti.

Tuttavia, la criptovaluta presenta dei limiti. In primis, può dirsi che è una moneta virtuale, dunque non esiste materialmente, ed è possibile scambiarla solamente attraverso vie telematiche. Pertanto, i bitcoin cartacei o metallici non esistono. Il concetto di portafoglio tradizionale è stato adattato al mondo delle criptovalute e, per questo motivo, si parla di c.d. portafoglio digitale (e-wallet).

In secundis, chi intende investire in criptovalute e in bitcoin deve essere a conoscenza del fatto che le monete virtuali non hanno corso legale; quindi, la scelta di utilizzare le criptovalute come mezzo di pagamento è facoltativa.

Altresì, le criptovalute non sono regolate da enti centrali governativi ma sono dirette secondo le regole dell’ente emittente.  Alcuni Stati hanno deciso di aderire all’iniziativa delle monete virtuali come mezzo di pagamento, annunciandone l’utilizzo (come, ad esempio, l’Uruguay con l’e-peso).

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, molte persone si interrogano su quante tasse occorre pagare se sì prende la decisione di investire in valute virtuali.

In merito, l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello del del 1° agosto 2022, n. 397, ha precisato che le plusvalenze originate dalla vendita di valute virtuali da parte di persone fisiche residenti, nel caso in cui i portafogli siano depositati su una piattaforma di negoziazione online, gestita da un intermediario non residente, costituisce, ai sensi dell’art, 165 TUIR, reddito di fonte estera. Pertanto, è sottoposta a tassazione alternativa per i soggetti che scelgono di applicare il nuovo regime di residenza.

L’Agenzia delle Entrate ha cercato di dare spiegazione a questa situazione con l’interpello numero 956-771 del 2022. Secondo l’amministrazione finanziaria, le azioni di compravendita in ambito di criptovalute sono sottoposte alle imposte dirette, trovando applicazione la norma che disciplina le manovre in valute estere tradizionali. Invero, l’art. 67, co. 1-ter, TUIR, prevedere che la vendita a titolo oneroso di monete virtuali sia soggetta ad un 26% di aliquota in caso di plusvalenze, con il presupposto che la rimanenza dei depositi e dei conti corrente sia superiore a 51.645,59 euro minimo per sette giorni consecutivi.

Circa gli obblighi di monitoraggio fiscale, è previsto, che gli enti non commerciali, le persone fisiche e le società semplici ed equiparate residenti in Italia, che detengono attività estere di natura finanziaria capaci di produrre redditi imponibili in Italia, ovvero che posseggono attività estere di carattere finanziario, debbano specificarlo nella dichiarazione annuale dei redditi.

Dunque, per quanto riguarda la detenzione di valute virtuali da parte di questi soggetti, sì prevede che questo obbligo persista atteso che le stesse rappresentano attività non italiane ma estere, oltre che finanziarie, capaci di generare redditi imponibili nel Bel Paese.