Controlli ed ispezioni previste dal T.U.Stup.

Wanda Nocerino - 14/05/2021

Commento a Cass., sez. VI, 10 settembre 2019, n. 41986, in CED Cass., n. 277203.

Contrariamente a quanto accade per le attività di perquisizione e sequestro d’iniziativa previste dal codice, nell’ipotesi di cui all’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è necessaria l’esistenza di una notizia di reato, avendo le stesse attività d’investigazione anche un carattere preventivo. Le conseguenze di tale carattere extraprocedimentale sono assai rilevanti, dal momento che pongono interrogativi in primo luogo circa l’applicabilità delle regole generali del codice di rito in merito a quanto non espressamente disciplinato dallo scarno contenuto della disposizione, in secondo luogo circa i rapporti tra attività “preventive” ed eventuali attività procedimentali e, infine, sui profili e le conseguenze di eventuali comportamenti illegittimi della polizia. Quanto all’ambito oggettivo dei poteri concessi dalla disposizione e ai rapporti con l’eventuale successivo procedimento penale, occorre subito anticipare come la giurisprudenza unanimemente escluda l’applicabilità dell’art. 356 c.p.p. e dunque l’obbligo della polizia di informare, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., il soggetto nei cui confronti occorra esperire le attività di controllo, della facoltà di farsi assistere da un difensore.

 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme

Cass., sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 9884, in C.E.D. Cass., n. 261527

 

Bibliografia essenziale

Amato, Il sospetto di detenzione della sostanza è un “fondato motivo” di intervento, in Guida dir., 2007, 30, p. 64; Aprati, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, Napoli, 2010; Procaccino, sub art. 103, t.u. stupefacenti, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, V, 2017, p. 11027.

 

Wanda Nocerino – Assegnista di ricerca in diritto processuale penale presso l’Università di Foggia